Il rapporto di fiducia tra consulente e committente
on 16 Marzo 2018

Premesse

E’ qui denominato consulente il professionista incaricato di svolgere una prestazione d’opera intellettuale (art. 2222-2238 Codice Civile).

Naturalmente affinchè la consulenza abbia un esito positivo è necessario che vi sia una sinergia tra committente e consulente e una fiducia reciproca nei mezzi e nelle capacità di ciascuno.

Il consulente acquisisce gli elementi che il cliente ha già e ci aggiunge esperienza, conoscenza e professionalità.

Il consulente e la documentazione

Da quanto espresso nelle premesse è fondamentale sia il rapporto di fiducia sia il possesso di ogni mezzo ovvero documenti e quanto necessario da parte della committenza, che deveno essere trasmessi integralmente alla consulenza.

Ogni omissione o dimenticanza porta alla difficolta di svolgimento della propria prestazione da parte della consulenza, che ha già l’arduo compito di confrontarsi con la pubblica amministrazione, spesso non adeguata nella produzione di regole e procedure efficaci, a cui segueno quindi costi indiretti legati al tempo necessario per rispettare gli adempimenti richiesti.

Il consulente e la legislazione

Come già detto il consulente si trova a doversi confrontare con la committenza e con la pubblica amministrazione.

La pubblica amministrazione si regola sulla legislazione e normativa che però spesso risulta disordinata, sovrabbondante ed eccessiva.

Si assiste allo scadimento della qualità ligislativa, mal redatta, spesso modificata, stratificata, scarsamente fattibile, si assiste di fatto ad una inflazione normativa.

Il rischio di fraintendimenti ed incongruenze nello svolgimento della pratica e/o progetto tra consulente e dipendente pubblico è sempre in agguato; purtroppo a ciò può seguire sanzione amministrativa.

Conclusioni

E’ quindi fondamentale porre notevole attenzione ai molteplici aspetti sia nel rapporto della committenza sia nei rapporti con la pubblica amministrazione, creando un rapporto di fiducia e massima collaborazione.


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