Le Leggi che obbligano a bonificare i serbatoi interrati dismessi
on 20 Maggio 2020

Molte persone si chiedono da dove derivi l’obbligo di bonificare ed estrarre i serbatoi-cisterne interrati/e di gasolio.

Abbiamo già trattato la parte pratica in alcuni post di questo sito

Innanzitutto bisogna dire che non esiste, in Italia, una normativa specifica di settore, dopo l’annullamento del DM 24/5/1999 e la mancata pubblicazione delle norme attuative della Legge 179 del 31/07/2002 (art. 19).

Ci si deve basare quindi su norme di carattere generale e sulle Linee Guida di ARPA Lombardia

Fonte Primaria

La norma primaria è il D.lgs 152/06 e s.m.ei. (Testo Unico Ambientale)

Art. 183. Definizioni -ESTRATTO

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi;

192. Divieto di abbandono – ESTRATTO

1. L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati

242. Procedure operative ed amministrative – ESTRATTO

1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell’inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all’atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

255. Abbandono di rifiuti – ESTRATTO

1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

Fonte Secondaria

Redatte da ARPA LOMBARDIA le Linee Guida Per la Dismissione dei Serbatoi Interrati (2013), forniscono tutto quello che è necessario per dismettere e bonificare a norma i serbatoi interrati.

Vi Giriamo alcuni ESTRATTI, mentre se volete scaricare il testo completo cliccate qui.

Si ha dismissione, quando il serbatoio viene definitivamente escluso dal ciclo produttivo o commerciale perdendo in tal modo la sua funzione originaria.

A livello locale i riferimenti normativi in materia di realizzazione, conduzione e gestione dei serbatoi interrati in vigore in Regione Lombardia sono: il Regolamento Tipo di Igiene Locale [R.T.I.L] ex art. 53 della L.R. n. 64 del 26/10/1981, ed i Regolamenti di Igiene Locali [R.I.L.] emanati a scala comunale in recepimento del Regolamento Tipo.

Nella conduzione di un serbatoio interrato sono previsti specifici adempimenti a carico del proprietario ovvero del gestore del serbatoio.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa settoriale, come precedentemente indicata, gli adempimenti stabiliti dalla normativa sono riconducibili al R.l.L. comunale ovvero dal Regolamento d’Igiene tipo della Regione Lombardia, nonché alla D.D.G. Regione Lombardia n. 36 07/08/1998.

In particolare il Regolamento d’Igiene tipo della Regione Lombardia prevede:

  • la tenuta e la custodia in loco di un registro su cui vengono annotati gli esiti dei controlli utile all’autorità di controllo per valutare lo stato del serbatoio;
  • la verifica periodica della tenuta del serbatoio secondo le modalità e la tempistica stabilita dal R.l.L. del comune in cui è installato il serbatoio;
  • a presentazione, su richiesta dell’Autorità di controllo, di un documento contenente la descrizione delle caratteristiche costruttive e d’uso del serbatoio stesso.

L’atto di dismissione di un serbatoio interrato e il conseguente riutilizzo dell’area, costituiscono un processo rilevante ai fini della tutela delle matrici ambientali.

Si ritiene pertanto necessario, in via generale secondo quanto precedentemente illustrato, che la dismissione di un serbatoio interrato sia accompagnata da accertamenti sull’integrità dell’impianto e/o indagini ambientali, volti a verificare la sussistenza di eventuali passività ambientali indotte dalla presenza degli stessi: contaminazioni delle matrici acqua, suolo, sottosuolo, derivanti da perdite sistematiche od occasionali, per lesioni del manufatto, scorretto utilizzo o eventi accidentali.

Generalmente si applica (con principio generale) quanto scritto dal Comune di Milano (che fa un po’ da capofila per gli interventi) = all’art. 10 comma 6 Vedasi link qui

La Responsabilità

Importante è anche evidenziare che la responsabilità (e gli eventuali costi di estrazione-bonifica) è in carico a chi materialmente ha posato e gestito il serbatoio fino alla sua dismissione.

Chi, successivamente, avesse comprato l’immobile senza essere venuto a conoscenza dell’esistenza di un Vizio Ambientale Occulto (perchè non scritto nell’atto di vendita, ecc.), non è responsabile delle operazioni di dismissione.

Eventualmente potrà farle lui, ma rivalendosi, per i costi, sul precedente proprietario.

Lo stesso dicasi in caso di contaminazione dei terreni e successiva bonifica degli stessi.

Difatti la Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale stabilisce le norme basate sul principio «chi inquina paga».

Ciò significa che una soggetto (in questo caso il responsabile primario della gestione del serbatoio) che provoca un danno ambientale ne è responsabile e deve farsi carico di intraprendere le necessarie azioni di prevenzione o di riparazione e di sostenere tutti i costi relativi.

La giurisprudenza su questo caso è ampia e consolidata, per cui è inutile “nascondersi dietro un dito” per evitare di dismettere il serbatoio !!

In ogni caso è importante affidarsi a tecnici specializzati e consulenti esperti, come quelli di Foldtani.


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